Consiglio di Stato sentenza n. 3374 7 luglio 2015
Fino al 1° gennaio 2008 gli iscritti nell’albo dei dottori commercialisti e gli iscritti nell’albo dei ragionieri hanno continuato a costituire categorie professionali distinte, nei cui confronti è rimasto in vigore, non potendosi ritenere implicitamente modificato, l’art. 234 del d.lgs. n. 267/2000 che riserva alle due categorie un posto nel collegio dei revisori dell’ente locale.
La statuizione dell’art. 78, comma 3 del d.lgs. n. 139/2005 non può essere interpretata nel senso di un’immediata soppressione della distinzione tra le due categorie professionali previste dalla legislazione vigente, perché questa conclusione non trova riscontro né nella statuizione dello stesso art. 78, comma 3, del lgs. n. 139 secondo cui: “Fino al 31 dicembre 2007, i richiami ai dottori commercialisti o esperti contabili contenuti nelle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto si intendono riferiti agli iscritti negli albi dei dottori commercialisti ed agli iscritti negli albi dei ragionieri e periti commerciali”, ma soprattutto è in palese contrasto con le normative in vigore (artt. 58, 59 e 61 del suddetto D.Lgs. n. 139 ) di univoco tenore in ordine alla (altro…)