Il ragionamento seguito ed i precedenti giurisprudenziali richiamati
“Secondo costante orientamento giurisprudenziale, dal quale questo Collegio non ravvisa valide ragioni per discostarsi:
a) “la pendenza di un procedimento penale, anche per fatti gravi, di per sé non può comportare l’automatico venir meno dell’affidabilità circa la detenzione delle armi – diversamente la norma avrebbe posto la circostanza come ostativa alla concessione o idonea alla revoca – sicché, ai fini della valutazione circa la pericolosità sociale del fatto che l’indagato possa continuare a detener armi presso la propria abitazione, la vicenda non potrà essere valutata come particolarmente significativa” (T.A.R. Emilia-Romagna, Bologna, sez. I, 9 luglio 2015 n. 664);
b) “in tema di divieto di detenzione e porto d’armi il potere discrezionale della Pubblica amministrazione va esercitato nel rispetto dei canoni tipici della discrezionalità amministrativa, sia sotto il profilo motivazionale che sotto quello della coerenza logica e ragionevolezza, dandosi conto in motivazione dell’adeguata istruttoria espletata al fine di evidenziare circostanze di fatto in ragione delle quali il soggetto sia ritenuto pericoloso o comunque capace di abusi; ne consegue che il pericolo di abuso delle armi non solo deve essere comprovato, ma richiede una adeguata valutazione non del singolo episodio ma anche della personalità del soggetto sospettato che possa giustificare un giudizio prognostico sulla sua sopravvenuta inaffidabilità” (T.A.R. Campania, Salerno, (altro…)