Diritti inviolabili dell’uomo – art 2 Cost.
Sui diritti inviolabili dell’uomo si esprime l’art. 2 della Costituzione
Art. 2.
La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità , e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.